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Sez. 5 - , Sentenza n. 7802 del 29/11/2018 Ud. (dep. 20/02/2019) Rv. 275375 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività bancaria – Società cooperativa - Attività di raccolta del risparmio mediante depositi “a vista” e contratti di finanziamento e di esercizio del credito ai soci – Integrazione del reato – Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275375-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Costituisce esercizio abusivo di attività bancaria, ex art. 131 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), l'attività di raccolta del risparmio posta in essere da una società cooperativa, realizzata sotto forma di depositi "a vista" da parte dei soci su conti di servizio nella disponibilità della società e mediante la stipulazione di contratti di finanziamento in favore della stessa, con obbligo di rimborso e corresponsione di interessi, unitamente all'attività di esercizio del credito mediante erogazione di prestiti ai soci, in violazione dell'art. 11 T.U.B. (In motivazione la Corte ha evidenziato la differenza tra la fattispecie di cui all'art. 130 T.U.B., che si caratterizza esclusivamente per l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, e quella di esercizio abusivo di cui all'art. 131 dello stesso testo unico, che richiede anche l'esercizio del credito verso terzi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 131, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 130, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)