diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5161 del 12/03/2004 (Rv. 571103 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Giustificati da esigenze produttive - lesione della professionalità del lavoratore - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571103-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

In tema di trasferimento di un lavoratore da una ad altra sede di lavoro, l'esistenza di eventuali ragioni produttive, se è idonea a giustificare il trasferimento stesso, non può comunque comportare la lesione del diritto del lavoratore alla conservazione della propria professionalità, la cui tutela è prevalente rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)