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Sez. L, Sentenza n. 6852 del 08/08/1987 (Rv. 455048 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI D'OPERA - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DEL LAVORATORE - LESIONE DI TALE BENE GIURIDICO - PRESUPPOSTO - VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO DI DECLASSARE IL LAVORATORE O ESIGENZE ORGANIZZATIVE E TECNICHE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455048-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI D'OPERA - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DEL LAVORATORE - LESIONE DI TALE BENE GIURIDICO - PRESUPPOSTO - VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO DI DECLASSARE IL LAVORATORE O ESIGENZE ORGANIZZATIVE E TECNICHE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., stabilendo, come limite allo ius variandi dell'imprenditore, che il prestatore di lavoro deve essere adibito a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, tutela la professionalità del lavoratore, intesa come insieme di nozioni, esperienze, cognizioni tecniche ed abilità operativa precedentemente acquisite, di cui deve essere salvaguardata la possibilità di ulteriore utilizzazione ed affinamento. La lesione del bene giuridico garantito da detta norma (il cui accertamento implica un confronto, in termini non meramente quantitativi, fra le nuove e le precedenti mansioni) prescinde da una specifica volontà del datore di lavoro di declassare il lavoratore e non è giustificabile neppure per comprovate esigenze organizzative e tecniche, che la norma considera solo in relazione al trasferimento da una ad altra unità produttiva. (V 169/86, mass n 443813; (V 1033/85, mass n 439181; (V 1833/84, mass n 433903; (V 6405/83, mass n 431138).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)