Sez. L, Sentenza n. 1833 del 16/03/1984 (Rv. 433903 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA ALL'ALTRA - LEGITTIMITÀ - LIMITI - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - BENE DELLA PROFESSIONALITÀ EX ART. 2103 COD. CIV. - INDISPONIBILITÀ - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA ALL'ALTRA - LEGITTIMITÀ - LIMITI - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - BENE DELLA PROFESSIONALITÀ EX ART. 2103 COD. CIV. - INDISPONIBILITÀ - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
Il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva all'altra, anche quando sia legittimo, in quanto giustificato da effettive esigenze tecniche, organizzative o produttive, non può comportare mutamento delle mansioni di provenienza in altre non equivalenti, dovendosi, peraltro, il rapporto di equivalenza valutare in guisa tale da assicurare salvaguardia al bene giuridico della professionalità, protetto dall'art. 2103 cod. civ., nel testo modificato dallo art. 13 della legge n. 300 del 1970, ed inteso come coacervo di cognizioni tecniche e abilità operativa. Tale bene non è disponibile né da parte del lavoratore - se non attraverso una effettiva novazione del rapporto -, né in Sede di contratto collettivo, le cui previsioni in tema di qualifiche, ove siano tali da comprendere sotto un'unica declaratoria mansioni disparate per contenuto non possono perciò ritenersi idonee ad istituire fra queste il rapporto di equivalenza utile ai sensi e per gli effetti di cui alla citata norma, della quale sarebbe in tal modo vanificato il suddetto contenuto protettivo alla cui stregua il rapporto stesso non può essere istituito fra mansioni implicanti professionalità eterogenea secondo la realtà tecnologica attuale o imminente. (nella specie, sancendo tale principio la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto illegittimo il trasferimento di un lavoratore da mansioni di "softwarista" con specifica Competenza in materia di elaboratori elettronici od altre di sportellista della Sezione risparmi di un istituto di credito).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)