Sez. 5, Sentenza n. 12392 del 22/08/2002 (Rv. 557027 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI | Pensioni privilegiare ordinarie attribuite a militari per invalidità conseguita in servizio volontario - Esenzione dalle imposte sui redditi - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI
In tema di agevolazioni tributarie, sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, le pensioni di guerra e (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 387 del 1989, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale della detta norma) le pensioni privilegiate ordinarie militari attribuite ai militari per fatti invalidanti purché connessi alla prestazione del servizio di leva. Alla prestazione di un servizio obbligatorio, cui ogni cittadino è soggetto in forza del precetto dell'art. 52 Cost., non può infatti essere essere equiparata, ai fini indicati, la ferma volontaria, in quanto, per affermare la natura risarcitoria del trattamento pensionistico spettante al militare di leva vittima dell'evento invalidante, è determinante il rilievo dell'obbligatorietà del servizio stesso, prestato dal cittadino nell'interesse della collettività, sicché, ricorrendo la diversa ipotesi del servizio volontario, tale natura risarcitoria va negata, senza che ciò comporti profili di illegittimità costituzionale, attesa la diversità dei presupposti di fatto delle due situazioni.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)