Sez. 1, Sentenza n. 19416 del 28/09/2004 (Rv. 578428 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Vizio processuale - Accertamento del fatto processuale - Poteri della Corte di cassazione - Limiti. .
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La Corte di cassazione, allorchè è chiamata a decidere su un vizio "in procedendo", ha poteri di diretto esame e valutazione degli atti e delle risultanze delle fasi processuali di merito; tuttavia il suo potere di accertamento relativo al fatto processuale può dispiegarsi con ampiezza solo ove il giudice di merito, istituzionalmente deputato ad accertare i fatti, non abbia statuito sul punto, mentre invece, ove la relativa statuizione in fatto sia stata da quel giudice in concreto assunta, la stessa va impugnata davanti alla Corte di cassazione con un mezzo appropriato, quale la denuncia di vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali del giudice di merito e del giudice di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)