Sez. 3, Sentenza n. 5949 del 02/07/1997 (Rv. 505674 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno alla salute - Valutazione - Criteri - Liquidazione secondo il parametro del cd. "punto di invalidità" - Legittimità - Motivazione - Incensurabilità - Liquidazione secondo il parametro della pensione sociale - Legittimità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Nella valutazione del danno alla salute, che si riferisce alla salute intesa come bene in sè, indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito e ad prescindere da questo, costituisce valido criterio di liquidazione equitativa quello che assuma a parametro il cosiddetto "punto di invalidità" (calcolato sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al 10 per cento, aumentabile fino al 50 per cento al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie), mentre deve ritenersi del tutto irrilevante il criterio della capacità personale di produzione di reddito del danneggiato, con la conseguenza che la scelta, operata dal giudice di merito, di liquidare il danno alla salute secondo il primo dei detti criteri, se motivata, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)