Sez. 6, Sentenza n. 6140 del 14/01/2013 Ud. (dep. 07/02/2013) Rv. 254488 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE | Attenuante del fatto di lieve entità - Sanzione del lavoro di pubblica utilità - Applicazione - Accertamento dei presupposti - Dovere del giudice - Configurabilità.
STUPEFACENTI - DETENZIONE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la tempestiva richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della pena detentiva impone al giudice non solo il dovere di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ma anche di ricercare di ufficio ogni elemento utile per dimostrare l'esistenza della capacità, idoneità ed affidabilità lavorativa e sociale dell'autore del reato.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)