Sez. 7, Ordinanza n. 48396 del 26/09/2013 Cc. (dep. 03/12/2013) Rv. 258407 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE | Attenuante del fatto di lieve entità - Sanzione del lavoro di pubblica utilità - Applicazione - Dovere di accertamento dei presupposti da parte del giudice - Condizione - Onere dell'imputato di indicare elementi utili ai fini dell'accertamento - Sussistenza - Fattispecie.
STUPEFACENTI - DETENZIONE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, perché sorga l'obbligo del giudice di verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che l'imputato indichi in modo sufficientemente preciso l'esistenza di elementi utili ai fini dell'accertamento delle condizioni normative richieste. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità supportata dalla mera affermazione dell'imputato del proprio stato di tossicodipendenza).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)