Sez. 6, Sentenza n. 21554 del 15/04/2009 Ud. (dep. 22/05/2009) Rv. 244144 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE | Attenuante del fatto di lieve entità - Sanzione del lavoro di pubblica utilità - Applicazione - Accertamento sui presupposti.
STUPEFACENTI - DETENZIONE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della pena detentiva, non può essere respinta per la mancanza di adeguata prova sulla sussistenza dei presupposti per la sua concedibilità (nella specie, l'inserimento sociale e gli orientamenti lavorativi dell'imputato), spettando al giudice la ricerca, anche di ufficio, di ogni elemento utile per la compiuta deliberazione della richiesta dell'interessato.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, DM Grazia e Giustizia 26/03/2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)