Sez. 6, Sentenza n. 2704 del 12/12/2017 Ud. (dep. 22/01/2018) Rv. 272133 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE | Fatto di lieve entità - Sanzione del lavoro di pubblica utilità - Applicazione - Accertamento dei presupposti - Dovere del giudice - Configurabilità - Fattispecie.
STUPEFACENTI - DETENZIONE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della pena detentiva, non può essere respinta per la mancanza di adeguata prova sulla sussistenza dei presupposti per la sua concedibilità, spettando al giudice la ricerca, anche di ufficio, di ogni elemento utile per la compiuta deliberazione della richiesta dell'interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione, sul presupposto che non risultava la manifestazione di disponibilità dell'ente presso il quale l'imputato intendeva svolgere il lavoro di pubblica utilità).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)