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Sez. 2, Sentenza n. 1382 del 20/04/1976 (Rv. 380088 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - DI GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DI PARTE - MODI E TERMINI - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380088-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - DI GIUDICATO ESTERNO - ECCEZIONE DI PARTE - MODI E TERMINI - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

L'eccezione di giudicato esterno e vera e propria eccezione, la quale deve essere proposta dalla parte interessata nei modi di rito e nelle forme consentite: essa non puo essere proposta, percio, per la prima volta in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)