Sez. 5, Sentenza n. 1414 del 06/03/1998 Cc. (dep. 07/05/1998) Rv. 211268 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Controversia sulla proprietà delle cose da restituire - Nozione - Non necessaria l'attualità della pretesa tra due soggetti contendenti, ma sufficiente la semplice potenzialità all'insorgere di una lite in senso civilistico - Fattispecie - Convenzione dell'Aja sulle vendite mobiliari.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO
Ai fini dell'applicazione dell'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen., che prevede che il giudice penale al quale è chiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controversia sulla proprietà delle medesime, non è necessaria l'attualità della pretesa tra due soggetti contendenti, essendo invece sufficiente la semplice potenzialità all'insorgere di una lite in senso civilistico. (Fattispecie in cui la proprietà della società elvetica richiedente la restituzione di Kg. 2.500 di argento, sequestrato durante il trasporto, dipendeva dall'applicazione della Convenzione dell'Aja del 15.6.1955 sulle vendite internazionali mobiliari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)