Sez. 2, Sentenza n. 44960 del 30/09/2014 Cc. (dep. 29/10/2014) Rv. 260318 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Decisione - Contestazione sulla proprietà del bene - Rinvio al giudice civile - Mantenimento del sequestro - Obbligatorietà.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO
Il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, e a mantenere il sequestro. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio affermato si fonda anche sull'interpretazione letterale degli artt. 263, comma terzo, e 324, comma ottavo, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)