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Sez. 2 - , Sentenza n. 49530 del 24/10/2019 Cc. (dep. 05/12/2019) Rv. 277935 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE | Procedimento di riesame del sequestro preventivo – Accertamento dell’esistenza di una controversia sulla proprietà – Rinvio al giudice civile –– Preventiva pendenza della lite – Necessità – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277935-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE

In tema di sequestro preventivo, il tribunale del riesame, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà delle cose in sequestro, è tenuto, ai sensi dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, e a mantenere il sequestro. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato un sequestro preventivo ex artt. 633 cod. pen e 1161 cod nav. per occupazione arbitraria di aree demaniali, sul presupposto dell'incertezza circa l'estensione dei confini demaniali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Cod. Navig. art. 32, Cod. Navig. art. 1161, Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)