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Sez. 5, Sentenza n. 5056 del 21/10/1999 Cc. (dep. 15/11/1999) Rv. 215630 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Controversia sulla proprietà delle cose da restituire - Attualità della controversia - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215630-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO

A norma dell'art. 263, terzo comma, cod. proc. pen. il giudice penale al quale è richiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice civile la controversia sulla proprietà delle medesime anche quando la controversia non sia attuale, essendo sufficiente, ai fini della devoluzione del giudizio, la semplice potenzialità di una lite in senso civilistico. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del curatore fallimentare, circa l'attribuibilità di certificati in sequestro e la conseguente possibilità dell'insorgere di una controversia civilistica, fosse sufficiente per dare attuazione al disposto di cui all'art. 263 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)