Sez. 1, Sentenza n. 41279 del 21/03/2012 Ud. (dep. 23/10/2012) Rv. 253609 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Derubricazione del reato ritenuto in prime cure - Giudizio di comparazione delle circostanze deteriore - Divieto di "reformatio in peius" - Violazione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato, per cui vi era stata condanna in primo grado, in altro meno grave e a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice di appello che, riqualificando l'imputazione di concorso in tentato omicidio in rissa aggravata, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche subvalenti, anziché equivalenti come ritenuto dal giudice di primo grado, riducendo, però, nel complesso la pena precedentemente inflitta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)