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Sez. 5, Sentenza n. 40049 del 03/04/2009 Ud. (dep. 14/10/2009) Rv. 244748 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Derubricazione del reato ritenuto in prime cure - Giudizio di comparazione delle circostanze deteriore - Divieto di "reformatio in peius" - Violazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244748-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda, fermo restando il fatto, alla derubricazione del reato ritenuto in primo grado e a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal primo giudice (nella specie, qualificando il fatto come omicidio preterintenzionale anziché volontario e riconoscendo le attenuanti equivalenti anziché prevalenti, ma riducendo nel complesso la pena inflitta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)