Sez. U, Sentenza n. 4632 del 07/05/1998 (Rv. 515208 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Morte del domiciliatario - Conseguente inefficacia dell'elezione di domicilio - Notifica degli atti nei modi previsti per le ipotesi di mancata elezione di domicilio - Necessità - Giudizio di cassazione - Notificazione dell'avviso d'udienza presso la cancelleria della Corte di Cassazione - Obbligatorietà.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
La morte del domiciliatario del ricorrente, documentato dalla relata dell'avviso d'udienza, determina, ai sensi dell'art. 141, quarto comma, cod. proc. civ., l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti va eseguita nei modi previsti per le ipotesi nelle quali non vi sia stata elezione di domicilio e quindi l'avviso d'udienza va notificato presso la Cancelleria della Corte di cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 366 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)