Sez. L, Sentenza n. 5131 del 09/09/1988 (Rv. 459889 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE - ART. 11, SECONDO COMMA, DISP. PREL. SULLA LEGGE IN GENERALE - ABROGAZIONE - PRINCIPIO DEL DIRITTO QUESITO - APPLICABILITÀ PER I CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - ESCLUSIONE - DISCIPLINA INTERTEMPORALE - AMMISSIBILITÀ PER LIBERA DETERMINAZIONE DELLE PARTI - DECORRENZA RETROATTIVA DELLA DISCIPLINA DEL COMPORTO PER SOMMATORIA PREVISTA DAL CONTRATTO DISCIPLINANTE PER LA PRIMA VOLTA QUEST'ULTIMO - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE - ART. 11, SECONDO COMMA, DISP. PREL. SULLA LEGGE IN GENERALE - ABROGAZIONE - PRINCIPIO DEL DIRITTO QUESITO - APPLICABILITÀ PER I CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - ESCLUSIONE - DISCIPLINA INTERTEMPORALE - AMMISSIBILITÀ PER LIBERA DETERMINAZIONE DELLE PARTI - DECORRENZA RETROATTIVA DELLA DISCIPLINA DEL COMPORTO PER SOMMATORIA PREVISTA DAL CONTRATTO DISCIPLINANTE PER LA PRIMA VOLTA QUEST'ULTIMO - LEGITTIMITÀ.*
La norma di cui all'art. 11, secondo comma, delle Disposizioni sulla legge in generale, la quale prevede che i contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla loro pubblicazione purché non preceda quella della stipulazione, è da ritenersi abrogata a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo, e non può applicarsi quindi ai contratti collettivi di lavoro post-corporativi di diritto comune, con la conseguenza che per questi ultimi non opera il principio del diritto quesito, invocabile in caso di successione di leggi, e che la disciplina intertemporale è affidata - alla stregua delle norme civilistiche che regolano la successione nel tempo dei contratti - alla libera Determinazione delle parti contraenti, le quali ben possono pattuire l'efficacia retroattiva delle clausole convenzionali. Pertanto, le parti sindacali, nel provvedere per la prima volta a determinare il comporto per sommatoria in caso di malattie reiterate del lavoratore, accanto al comporto secco per la malattia singola già regolamentato dal precedente contratto collettivo, possono legittimamente prevedere la disciplina transitoria contemplando la decorrenza retroattiva di tale nuova normativa. (V 6355/87, mass n 454628; (V 4658/87, mass n 453319).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 com. 2, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)