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Sez. 3, Sentenza n. 19658 del 01/10/2004 (Rv. 577468 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Fase amministrativa - Necessità di una specifica contestazione dell'illecito disciplinare - Esclusione - Necessità della contestazione prima dell'inizio del giudizio - Configurabilità - Conoscenza da parte dell'incolpato dell'accusa rivoltagli - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577468-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

In relazione al procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione sanitaria, il compimento degli atti di indagine volti ad accertare la configurabilità o meno dell'illecito disciplinare non deve essere necessariamente preceduto, a pena di illegittimità del procedimento, dalla specifica contestazione all'indagato dei fatti integranti l'illecito disciplinare, in quanto tale specifica contestazione deve precedere soltanto il giorno fissato per il giudizio e può ritenersi effettuata qualora l'incolpato abbia avuto conoscenza dell'accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi in tempo per il giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)