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Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 25/02/2005 (Rv. 580760 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Principio dell'autosufficienza del ricorso - Errata interpretazione di un atto di autonomia privata - Onere della parte di riproduzione dell'atto - Sussistenza - Onere di dimostrazione della deviazione dalle regole di interpretazione da parte del giudice di merito - Sussistenza - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580760-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione comporta che la parte, nel denunciare l'erronea interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto di autonomia privata, deve riportare l'atto stesso integralmente, non essendo consentito alla Corte di legittimità, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, di procedere alla ricerca ed all'esame del contenuto dei fascicoli di parte al di fuori dell'ipotesi di denuncia di "error in procedendo". Tale principio è applicabile anche quando (come nella specie) alla clausola contrattuale controversa si sia fatto riferimento, in sentenza, riportandone solo in parte il contenuto, qualora tale riproduzione parziale non consenta, di per sè, una sicura ricostruzione del diverso significato letterale che, ad essa, il ricorrente pretenda in ipotesi di attribuire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)