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Sez. 3, Sentenza n. 23695 del 21/12/2004 (Rv. 578567 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Licenza di abitabilità dell'immobile - Impossibilità della costituzione del rapporto di locazione - Esclusione - Risoluzione del rapporto - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578567-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE

Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili - ovvero alla abitabilità dei medesimi - non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene, mentre, nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato definitivamente negato al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)