Sez. 3, Sentenza n. 12030 del 12/09/2000 (Rv. 540113 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Licenza di abitabilità dell'immobile - Mancato rilascio - Responsabilità del locatore - Condizioni e limiti - Domanda di risoluzione proposta dal conduttore - Ammissibilità - Presupposti.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili - ovvero alla abitabilità dei medesimi - non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene, mentre, nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato negato (con conseguente inidoneità dell'immobile ad assolvere allo scopo convenuto), al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1453, Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 21, Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)