Sez. L, Sentenza n. 807 del 06/02/1990 (Rv. 465156 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - RITO DEL LAVORO - NUOVE PRODUZIONI DOCUMENTALI - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - RITO DEL LAVORO - NUOVE PRODUZIONI DOCUMENTALI - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio di rinvio è alle parti preclusa (con l'eccezione espressamente prevista del giuramento) ogni possibilità di nuove domande ed eccezioni, di nuove prove, nonché di conclusioni diverse, intese nell'ampio senso di nuova attività assertiva o probatoria, ed anche di nuove produzioni documentali - salvo che conseguono alle statuizioni della sentenza di Cassazione -: e ciò anche nel rito del lavoro, rimanendo esclusa la possibilità di invocare in contrario i poteri del giudice del lavoro (di cui allo art. 421 cod. proc. civ.) e segnatamente quelle del giudice di appello (di cui all'art. 437 stesso codice), atteso che tali poteri riguardano il processo assoggettato a detto rito solo limitatamente ai primi due gradi di giudizio e non si estendono anche al giudizio di rinvio. (V 8454/87, mass n 455989; (V 3554/84, mass n 435559).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)