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Sez. L, Sentenza n. 2389 del 11/04/1985 (Rv. 440244 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - MANCANZA, NELLE MANSIONI SVOLTE, D'UN ELEMENTO TIPICO DELLA CATEGORIA ATTRIBUITA DAL DATORE DI LAVORO - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA SUPERIORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440244-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - MANCANZA, NELLE MANSIONI SVOLTE, D'UN ELEMENTO TIPICO DELLA CATEGORIA ATTRIBUITA DAL DATORE DI LAVORO - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA SUPERIORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La Mancanza, nelle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, di un elemento tipico, alla stregua della contrattazione collettiva applicabile al rapporto, della categoria attribuita dal datore di lavoro non è di per sè sufficiente perché il giudice possa affermare che tali mansioni trascendono quelle proprie di detta categoria, e siano pertanto tali da comportare il diritto del dipendente alla promozione ad una qualifica superiore od al correlativo trattamento economico, essendo a tal fine necessario, invece, confrontare le mansioni effettivamente svolte con le qualifiche (in particolare, quella attribuita dal datore di lavoro e quella rivendicata dal lavoratore) previste dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice civile. (V 4037/84, mass n 436011; (V 1824/83, mass n 426667; (V 3131/82, mass n 421073; (V 4041/81, mass n 414693).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)