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Sez. U, Sentenza n. 3873 del 27/11/1974 (Rv. 372413 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA IN VIA ASSOLUTA E NON RISPETTO AL CONFINE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372413-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA IN VIA ASSOLUTA E NON RISPETTO AL CONFINE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA.*

Nel caso di norma regolamentare che determina la distanza fra costruzioni non dal confine, ma in via assoluta, commisurandola alla maggiore altezza di uno dei corpi di fabbrica, rimane esclusa la possibilita di costruire sul confine e l'applicabilita del criterio della prevenzione, onde colui che costruisce per primo deve osservare, rispetto al confine, una distanza pari alla meta dell'altezza dell'erigendo fabbricato. (principio enunciato in relazione all'art 12 del Reg edilizio di gaeta modificato con DM 31 gennaio 1947 n 3589).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)