Sez. 2, Sentenza n. 4200 del 06/05/1987 (Rv. 452954 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - SOPRAELEVAZIONI - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RAPPORTO CON L'ALTEZZA - RISPETTO AL CONFINE - DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA IN VIA ASSOLUTA E PROPORZIONALE ALLE RISPETTIVE ALTEZZE DEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICIO ANCHE PREESISTENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - SOPRAELEVAZIONI - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RAPPORTO CON L'ALTEZZA - RISPETTO AL CONFINE - DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA IN VIA ASSOLUTA E PROPORZIONALE ALLE RISPETTIVE ALTEZZE DEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICIO ANCHE PREESISTENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
Poiché il principio della prevenzione a favore di colui che per primo costruisca, o sopraelevi, non può comportare il pregiudizio del diritto del confinante di utilizzare in pari misura la edificabilità del proprio fondo, allorquando sia imposta in assoluto una distanza tra edifici proporzionale alle rispettive altezze, ciascuno dei proprietari, anche nel caso di sopraelevazione di un proprio edificio preesistente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, deve osservare dal confine una distanza tale che, in relazione all'altezza, assicuri al vicino il diritto di costruire, ad una pari distanza dal confine stesso, un edificio di uguale altezza. (V 5055/84, mass n 436871; (V 4246/81, mass n 414924; (V 3873/74, mass n 372413).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)