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Sez. 2, Sentenza n. 5055 del 10/10/1984 (Rv. 436871 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - IMPOSIZIONE AD OPERA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DI UNA DETERMINATA DISTANZA MINIMA "ASSOLUTA" TRA PARETI "FINESTRATE" DI UNA COSTRUZIONE E PARETI DEGLI EDIFICI ANTISTANTI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ - COSTRUZIONE ERIGENDA PRIVA DI FINESTRE VERSO IL CONFINE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436871-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - IMPOSIZIONE AD OPERA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DI UNA DETERMINATA DISTANZA MINIMA "ASSOLUTA" TRA PARETI "FINESTRATE" DI UNA COSTRUZIONE E PARETI DEGLI EDIFICI ANTISTANTI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ - COSTRUZIONE ERIGENDA PRIVA DI FINESTRE VERSO IL CONFINE - IRRILEVANZA.*

Il criterio della prevenzione di cui all'art. 875 cod. civ. è inapplicabile qualora il regolamento edilizio comunale (nella specie: di avola) imponga una determinata distanza minima "assoluta" (nella specie: dieci metri) tra pareti "finestrate" di una costruzione e pareti degli edifici antistanti, perché la prevista assolutezza della distanza, rapportata ad un'equa ripartizione del relativo Onere, è da ritenere comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta (nella specie: cinque metri), con la conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, della operatività della prevenzione e ciò anche se la erigenda costruzione sia priva di finestre verso il confine, in quanto, altrimenti - salva l'ipotesi di preventivi accordi (ove consentiti) per edifici abbinati, ovvero per edifici con pareti fronteggiantisi privi di finestre - l'Obbligo della maggiore distanza in questione finirebbe per gravare in prevalenza sul vicino che intendesse costruire con finestre verso il confine stesso. (V 3873/74, mass n 372413; (Conf 4246/81, mass n 414924).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)