Sez. 2, Sentenza n. 4246 del 29/06/1981 (Rv. 414924 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - IMPOSIZIONE DA PARTE DI QUESTI DI UNA DETERMINATA DISTANZA MINIMA 'ASSOLUTÀ TRA PARETI 'FINESTRATÈ DI UNA COSTRUZIONE E PARETI DEGLI EDIFICI ANTISTANTI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - MANCANZA DI FINESTRE VERSO IL CONFINE NELLA ERIGENDA COSTRUZIONE - ININFLUENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - IMPOSIZIONE DA PARTE DI QUESTI DI UNA DETERMINATA DISTANZA MINIMA 'ASSOLUTÀ TRA PARETI 'FINESTRATÈ DI UNA COSTRUZIONE E PARETI DEGLI EDIFICI ANTISTANTI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - MANCANZA DI FINESTRE VERSO IL CONFINE NELLA ERIGENDA COSTRUZIONE - ININFLUENZA.*
Il criterio della prevenzione di cui all'art 875 cod civ e inapplicabile qualora il regolamento edilizio comunale (nella specie: di berra) imponga una determinata distanza minima 'assolutà (nella specie: dieci metri) tra pareti 'finestratè di una costruzione e pareti degli edifici antistanti, poiche la prevista assolutezza della distanza, rapportata ad un'equa ripartizione del relativo Onere, e da ritenere comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla meta di quella prescritta (nella specie: cinque metri), con conseguente esclusione della possibilita di costruire sul confine e, quindi, dell'operativita della prevenzione, e cio anche se l'erigenda costruzione sia priva di finestre verso il confine, in quanto, altrimenti, - salva l'ipotesi di preventivo accordo per edifici abbinati ovvero edifici con pareti fronteggianti prive di finestre -, l'Obbligo della distanza in questione finirebbe per gravare in prevalenza sul vicino che intendesse successivamente costruire con finestra verso il confine stesso. (V 3873/74, mass n 372413).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)