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Sez. U, Sentenza n. 33864 del 23/04/2015 Ud. (dep. 31/07/2015) Rv. 264239 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Presupposti di operatività - Riparazione del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose del reato - Alternatività - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264239-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'operatività della speciale causa di estinzione del reato, prevista dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000, presuppone sia la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non essendovi alternatività tra le due condotte previste dalla norma, atteso che tali esigenze, ove sussistenti, devono essere entrambe soddisfatte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)