Sez. 5, Sentenza n. 14070 del 24/03/2005 Cc. (dep. 15/04/2005) Rv. 231777 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Ipotesi prevista dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Condizioni - Prova dell'avvenuta riparazione del danno - Insufficienza - Necessità della valutazione circa l'idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione - Valutazione discrezionale del giudice.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
La speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di particolare gravità e pericolosità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'idoneità dell'offerta reale a costituire la condotta riparatoria normativamente prevista quale causa estintiva del reato, tenuto conto dell'entità del fatto, del pericolo di reiterazione del reato, della personalità dell'imputato, del comportamento susseguente alla commissione del fatto criminoso, della finalità pacificatoria della condotta e degli interessi in gioco, pur in presenza di un rifiuto dell'offerta da parte della persona offesa, non per sua soggettiva incongruità, ma solo per la sua volontà di vedere comunque perseguito l'imputato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)