Sez. 5, Sentenza n. 5581 del 18/01/2007 Ud. (dep. 08/02/2007) Rv. 236519 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Presupposti di operatività - Risarcimento del danno - Sufficienza - Esclusione - Valutazione di idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione - Necessità.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
È illegittima la decisione con cui il giudice di pace subordini l'operatività della speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 al risarcimento del danno da parte dell'imputato, considerato che detta causa estintiva non può essere ravvisata al di fuori degli stretti parametri normativi indicati dal suddetto art. 35, in virtù dei quali l'attività risarcitoria non è da sola sufficiente a consentirne l'operatività, richiedendosi unitamente alla dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni ed il risarcimento, anche l'eliminazione effettiva delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Ne deriva che il giudice deve riscontrare e valutare le attività riparatorie, apprezzandone in concreto l'idoneità a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte improntate ad un dato grado di gravità e pericolosità. (Nella specie, afferma in motivazione la S.C., l'apprezzamento in concreto - trattandosi del reato di ingiuria concernente un avvocato - doveva riguardare la pubblicità dell'ingiuria, le ripercussioni ambientali nel foro locale di un piccolo centro geografico, con conseguente enfasi dell'offesa al decoro del legale ingiuriato ecc.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)