Sez. L, Sentenza n. 3979 del 27/11/1975 (Rv. 378265 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - DEDUZIONE CON LA MEMORIA DEL CONVENUTO - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - UDIENZA DI DISCUSSIONE - DIFFERIBILITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - DEDUZIONE CON LA MEMORIA DEL CONVENUTO - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - UDIENZA DI DISCUSSIONE - DIFFERIBILITA - ESCLUSIONE.*
Secondo il nuovo rito delle cause di lavoro, disciplinato dalla legge 11 agosto 1973 n 533, l'incompetenza del giudice adito, ai sensi dell'art 428 cod proc civ (nel testo fissato dalla citata legge), ove non tempestivamente eccepita dal convenuto con la memoria difensiva, puo essere rilevata di ufficio dal giudice, ma non oltre l'udienza di discussione di cui all'art 420 cod proc civ (nuovo testo), rimanendo preclusa ogni possibilita di sollevare la questione di Competenza in udienze successive, cosi come di differire l'udienza di discussione per acquisire elementi istruttori relativi alla Competenza medesima. (nella specie, trattavasi di Competenza territoriale del pretore adito quale giudice del lavoro).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)