Sez. L, Sentenza n. 1681 del 23/03/1979 (Rv. 398031 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI TEMPORALI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI TEMPORALI.*
A norma dell'art 428 cod proc civ (nuovo testo), l'incompetenza per territorio del giudice, in materia di controversie individuali di lavoro, puo essere rilevata d'ufficio, non oltre l'udienza di discussione di cui all'art 420 cod proc civ; qualora dopo tale udienza, per il protrarsi della fase preliminare, conciliativa o istruttoria, si succedano piu udienze - come e espressamente previsto dalla norma da ultimo citata - il termine preclusivo e pur sempre costituito dalla prima udienza, salvo che la stessa debba ritenersi, eccezionalmente, non celebrata per essere stata spostata ad una successiva. E, pertanto, illegittima la declaratoria di incompetenza rilevata e pronunciata dal giudice in una udienza successiva alla prima, nella quale si sia provveduto sul merito della controversia. A tale proposito e irrilevante che solamente nella successiva udienza fissata per l'ulteriore istruzione siano emersi gli elementi per fondare tale pronuncia, giacche tali elementi possono essere utilizzati ai fini della declaratoria di incompetenza soltanto ove emergano nella prima udienza nella quale ne e consentito il rilievo ex officio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)