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Sez. 6, Sentenza n. 26096 del 06/05/2004 Ud. (dep. 09/06/2004) Rv. 229645 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione | Misure cautelari personali - Applicazione provvisoria di misure di sicurezza - Impugnazione - Giudice competente - Indicazione.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229645-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione

In tema di misure di sicurezza personali la decisione pronunziata al riguardo dal giudice della cognizione è impugnabile, ai sensi degli artt. 579 e 680 cod. proc. pen., davanti al Tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione riguardante la misura di sicurezza personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 313 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)