Sez. 1, Sentenza n. 28015 del 22/06/2007 Ud. (dep. 13/07/2007) Rv. 237617 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA | Attrazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 579, comma primo, cod.proc.pen. - Limiti - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 579 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3 e 24 Costit.. Sulla base di un' interpretazione costituzionalmente orientata, infatti, l'attrazione, ai sensi dell'art. 579, comma primo, cod. proc. pen., dell'impugnazione dei capi della sentenza concernenti le misure di sicurezza nell'impugnazione proposta per un altro capo non riguardante esclusivamente gli interessi civili, opera solo in due casi: rispetto al gravame di merito, qualora l'imputato sia abilitato a proporre appello limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 603, comma secondo, cod.proc.pen.; rispetto al ricorso per cassazione, qualora l'impugnazione delle disposizioni concernenti le misure di sicurezza sia limitata ai soli motivi di legittimità. Fuori da tali casi, concorrono l'appello davanti al tribunale di sorveglianza sui capi concernenti le misure di sicurezza e il ricorso per cassazione sugli altri capi della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)