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Sez. 1, Sentenza n. 7930 del 25/06/1996 Ud. (dep. 13/08/1996) Rv. 205583 - 01

Impugnazioni - Provvedimenti impugnabili - Sentenza che dispone misure di sicurezza | Impugnazione limitata al capo della sentenza relativo all'applicazione della misura di sicurezza - Competenza a decidere - Appartiene al Tribunale di Sorveglianza - Misura di sicurezza applicata con sentenza di secondo grado - Impugnazione limitata al capo relativo all'applicazione della misura stessa - Competenza a decidere - Appartiene anche in tal caso al Tribunale di Sorveglianza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205583-01

Impugnazioni - Provvedimenti impugnabili - Sentenza che dispone misure di sicurezza

In forza del disposto di cui all'art. 579 comma secondo cod. proc. pen., quando non sono impugnati capi di sentenza sulla responsabilità penale, il giudizio sull'impugnazione avverso sentenze che dispongono misure di sicurezza compete al Tribunale di Sorveglianza; tale competenza, in relazione a dette sentenze, sussiste anche nel caso in cui l'impugnazione ha ad oggetto misure di sicurezza applicate con sentenze di secondo grado, in quanto l'applicazione di una misura di sicurezza non può prescindere da un accertamento positivo della pericolosità sociale, non solo nel momento della concreta esecuzione ma anche nel momento della sua applicazione. Dovendosi quindi il giudizio sulla concreta pericolosità effettuare anche nel grado di appello, la cognizione dell'impugnazione su tale capo è demandata al giudice specializzato anche se ha ad oggetto una sentenza di secondo grado, e ciò perché la magistratura di sorveglianza ha una competenza generale ed istituzionalizzata in relazione alle misure di sicurezza. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha disposto la trasmissione degli atti al competente Tribunale di Sorveglianza, previa qualificazione del ricorso proposto dall'imputato come impugnazione ex art. 680 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 579, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 680

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)