Sez. 1, Sentenza n. 4348 del 09/05/1996 (Rv. 497506 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Forma scritta "ad probationem" - Clausola di "delega" - Sottoscrizione dell'assicuratore delegato senza procura o successiva ratifica del coassicuratore - Effetti.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI
In tema di coassicurazione, nel caso in cui la clausola di delega contenuta in appendice ad una polizza assicurativa contenga solo la sottoscrizione dell'assicuratore delegato e non anche quella del coassicuratore, il contratto di coassicurazione non è inesistente, atteso che la forma scritta è prevista dall'art. 1888 cod. civ. non "ad substantiam", ma solo "ad probationem", e l'eventuale accertamento del difetto di rappresentanza in capo al sottoscrittore non esclude l'obbligo di quest'ultimo di pagare l'indennità in proporzione della sua quota, in applicazione dell'art. 1911 cod. civ., salva la sua responsabilità nei confronti dell'assicurato per aver agito in difetto di rappresentanza del coassicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)