Sez. 3, Sentenza n. 11253 del 17/12/1996 (Rv. 501370 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO | Testimonianza resa da persona incapace - Nullità - Formulazione dell'eccezione subito dopo l'espletamento della prova - Necessità - Limiti - Preventiva eccezione di incapacità - Rilevanza ed assorbenza - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO
La nullità della testimonianza resa da persona incapace ex. art. 246 cod. proc. civ. deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova ai sensi dell'art. 157, comma 2, salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, nella quale ipotesi la nullità può essere eccepita nell'udienza successiva, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ. , possa ritenersi comprensiva della eccezione di nullità delle testimonianze comunque ammesse ed assunte nonostante quella previa opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)