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Sez. 5, Ordinanza n. 26044 del 08/06/2011 Cc. (dep. 01/07/2011) Rv. 250923 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniali - Ambito di applicazione a seguito di successione di leggi nel tempo.
Stato
decisa il 2011-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250923-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'abrogazione della norma speciale di cui all'art. 14 della legge n. 55 del 1990 - che precludeva l'applicazione delle misure di sicurezza patrimoniali in caso di pericolosità cosiddetto generica, consentendola solo in caso di pericolosità cosiddetto qualificata - per effetto dell'art. 11-ter del D.L. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008 (cosiddetto pacchetto sicurezza), ha determinato la riespansione della norma generale di cui all'art. 19, comma primo, l. n. 152 del 1975, in quanto il rinvio da essa enunciato è di ordine formale, nel senso che, in difetto di espressa esclusione o limitazione, è da intendersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modifica o integrazione di quelle originarie. Ne consegue che, oltre alle misure di prevenzione personali, anche quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, a prescindere dalla tipologia dei reati di riferimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 11 ter, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 bis CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 19 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 14 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)