Sez. 6 - , Sentenza n. 58421 del 07/11/2018 Cc. (dep. 28/12/2018) Rv. 275039 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Revoca della custodia in carcere per gravi condizioni di salute - Indicazione del perito e parere del medico penitenziario - Valutazione da parte del giudice che adotta il provvedimento - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata verificando, alla luce delle indicazioni del perito e del parere del medico penitenziario ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., la concreta situazione nella quale il detenuto si trova ristretto e la possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice del merito che, nonostante le precise indicazioni del perito in ordine sia alla patologia oncologica del ricorrente, sia alle condizioni igienico-terapeutiche necessarie per la gestione dei rischi di complicanze infettive - di probabile difficile attuazione visto il giudizio di inadeguatezza della struttura carceraria espresso dai consulenti di parte -, ha ritenuto compatibili, senza esaustiva motivazione, le condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)