Sez. 6, Sentenza n. 51652 del 09/11/2016 Cc. (dep. 02/12/2016) Rv. 268741 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Patologia particolarmente grave - Incompatibilità con lo stato di detenzione - Perizia - Decisione del giudice difforme dalle conclusioni peritali - Obbligo di specifica motivazione - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di misure cautelari, il giudice che non ritenga condivisibili le conclusioni del perito concernenti le condizioni di salute dell'indagato e la compatibilità delle stesse con lo stato di detenzione in carcere, è tenuto, mediante una specifica e compiuta motivazione, a dare conto delle ragioni della scelta operata e dei motivi per i quali ritenga di non fare proprie le valutazioni medico-legali formulate dal perito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale della libertà, disattendendo le conclusioni del perito, aveva confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare affermando, solo in astratto, la possibilità di somministrare le cure necessarie in ambiente carcerario a fronte di una situazione di "massima urgenza" evidenziata dal perito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)