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Sez. 6, Sentenza n. 1452 del 23/04/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211781 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Limitazione del ricorso alla sola violazione di legge - Ricorso per mancanza, apoditticità o assoluta inconsistenza logica della motivazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211781-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI

Il vizio di violazione di legge, che l'art. 325 cod. proc. pen. riconosce quale esclusivo motivo di ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale del riesame in tema di sequestro, è integrato anche dalla mancanza totale della motivazione, ovvero dalla sua apoditticità, o dalla sua assoluta inconsistenza logica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)