Sez. 6, Sentenza n. 28723 del 19/06/2013 Ud. (dep. 04/07/2013) Rv. 257101 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Rideterminazione della pena per effetto di annullamento con rinvio della Cassazione - Riqualificazione del reato più grave - Aumenti di pena per circostanze aggravanti e reati concorrenti - Calcolo - Rispetto dei criteri aritmetici seguiti nella sentenza annullata - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In presenza di un reato continuato in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione su ricorso del solo imputato, la pena base deve essere rideterminata per effetto della riqualificazione giuridica del fatto in termini più favorevoli per l'imputato, il divieto della "reformatio in peius" impone il rispetto dei criteri aritmetici seguiti nella sentenza annullata per la commisurazione tanto della pena base quanto dei singoli aumenti a titolo di continuazione o di circostanze aggravanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza che, dovendo rideterminare a seguito di precedente annullamento la pena base in relazione a reato derubricato da consumato a tentato, aveva fissato la stessa nel massimo edittale, sebbene in precedenza, per l'ipotesi consumata, fosse stata computata una sanzione in misura intermedia tra il massimo ed il minimo, ed aveva calcolato gli aumenti per aggravanti e continuazione nella medesima entità stabilita dalla decisione anteatta senza tener conto della nuova qualificazione data al reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)