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Sez. 3, Sentenza n. 11718 del 24/10/1995 Ud. (dep. 30/11/1995) Rv. 203109 - 01

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Divieto di "reformatio in peius" | Eliminazione di uno dei reati unificati dalla continuazione - Nuova determinazione della pena - Superamento dei limiti della pena già fissata - Possibilità.
Stato
decisa il 1995-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203109-01

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Divieto di "reformatio in peius"

Venuto meno in appello alcuno dei reati unificati dal vincolo della continuazione in primo grado, ove detta continuazione ancora permanga, il giudice di appello deve procedere ad una nuova determinazione della pena; ma in tal caso, pur rispettando il generale principio del divieto della "reformatio in peius", può irrogare per i reati residui una pena maggiore di quella originariamente fissata ai fini dell'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3 n. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)