Sez. 3, Sentenza n. 4883 del 08/10/1985 (Rv. 442278 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI - PROPONIBILITÀ DOPO IL DECORSO DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI IN TALE TERMINE - RILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI - PROPONIBILITÀ DOPO IL DECORSO DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA - SVALUTAZIONE MONETARIA VERIFICATASI IN TALE TERMINE - RILEVANZA.*
Il fatto che l'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato con d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39), preveda che l'Azione per il risarcimento dei danni possa essere proposta solo dopo il decorso di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento ai sensi della stessa norma non significa che il giudice, in Sede di liquidazione del danno, non possa tener conto della svalutazione monetaria verificatasi in tale bimestre. (V 3169/82, mass n 421110; (V 3038/82, mass n 420967).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)