Sez. 1, Sentenza n. 6371 del 30/10/1986 (Rv. 448571 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INDENNIZZO - RITARDO - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INDENNIZZO - RITARDO - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - CONDIZIONI.*
In materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, l'assicuratore del danneggiante (o il fondo di garanzia, in caso di danno cagionato da veicolo non identificato o non assicurato) è, ex lege, direttamente obbligato verso il danneggiato per il danno da costui subito, nei limiti del massimale convenzionale o tabellare, ma, nell'adempimento della sua obbligazione, è tenuto all'osservanza dei fondamentali doveri della correttezza, della diligenza e della buona fede, codificati in linea generale dagli artt. 1175, 1176, 1375 cod. civ. di conseguenza, ove, in violazione di tali doveri, l'assicuratore (o il fondo di garanzia) lasci trascorrere invano lo spatium deliberandi concessogli dalla legge per verificare il fondamento della pretesa risarcitoria dopo la richiesta di indennizzo ritualmente rivoltagli dal danneggiato, ritardando o rifiutando senza giustificato motivo l'adempimento della prestazione indennitaria, e da tale comportamento colposo derivi all'avente diritto un ulteriore pregiudizio, il limite del massimale può operare soltanto per la prestazione originariamente posta dalla legge a carico dell'assicuratore, vale a dire l'originale importo capitale dell'indennizzo, gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria fino alla scadenza del sessantesimo giorno dello spatium deliberandi, ma non anche per gli ulteriori danni, quali gli interessi corrispettivi e la svalutazione monetaria per il periodo successivo, che trovano causa distinta e autonoma nel fatto colposo proprio dell'assicuratore, e neppure per le spese di giustizia, che hanno causa esclusivamente dalla soccombenza in giudizio del medesimo. (V 4883/85, mass n 442278; (V 2872/84, mass n 434924; (Conf 1215/84, mass n 433360; (Conf 6096/82, mass n 423788; (Conf 3169/82, mass n 421110).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)