Sez. L, Sentenza n. 3026 del 21/03/1991 (Rv. 471374 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Regole e termini ex art. 375 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Conclusioni del P.M. - Notificazione alle parti - Obbligatorietà - Insussistenza - Produzione di memorie difensive - Inammissibilità.
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere
Nel procedimento di regolamento di competenza - il quale, in quanto retto da autonoma e specifica disciplina (artt. 47 e 49 cod. proc. civ.), non è soggetto alle regole procedurali ed ai termini previsti dall'art. 375 cod. proc. civ. - le conclusioni del pubblico ministero non debbono essere notificate alle parti e, di conseguenza, non è ammessa la produzione di memorie difensive.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)