Sez. 1, Sentenza n. 6150 del 01/06/1995 (Rv. 492618 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Pubblico Ministero - Conclusioni - Notificazione alle parti - Esclusione - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
Nel procedimento di regolamento di competenza - il quale, in quanto retto da autonoma e specifica disciplina (artt. 47 e 49 cod. proc. civ.) non è soggetto alle regole procedurali ed ai termini previsti dall'art. 375 cod. proc. civ. - le conclusioni del pubblico ministero non debbono essere notificate alle parti e, di conseguenza, non è ammessa la produzione di memorie difensive.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)